L’articolo 7, primo comma, lettera (f) del Codice della Strada consente al Comune, previa deliberazione della Giunta, di stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane.
A parere della Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza 31979/2019) la norma appena citata esclude l’assunzione dell’obbligo, da parte del gestore dell’area adibita a parcheggio a pagamento, di custodire i veicoli immessi nel parcheggio, specie se risulta esposto l’avviso di parcheggio incustodito.
Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area allo scopo predisposta.
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