Giuseppe Pennuto

L’articolo 7, primo comma, lettera (f) del Codice della Strada consente al Comune, previa deliberazione della Giunta, di stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane.

A parere della Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza 31979/2019) la norma appena citata esclude l’assunzione dell’obbligo, da parte del gestore dell’area adibita a parcheggio a pagamento, di custodire i veicoli immessi nel parcheggio, specie se risulta esposto l’avviso di parcheggio incustodito.

Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area allo scopo predisposta.


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