L’azione di annullamento di un atto si prescrive in cinque anni: tuttavia, quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l’errore o il dolo. Così dispone l’articolo 1442 del codice civile.
Naturalmente, si deve dimostrare l’incapacità d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti e la malafede dell’altro contraente (articolo 428 del codice civile).
Non esiste il reato civile, ma solo l’illecito civile.
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