Genny Manfredi

L’articolo 2, comma 1, lettera (b) numero (3) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), stabilisce che il nucleo unifamiliare (per single) richiedente il reddito di cittadinanza deve possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6 mila.

L’articolo 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) al comma 4 lettera (a) dispone, fra l’altro, che per i depositi e conti correnti bancari e postali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Tuttavia, a decorrere dal primo gennaio 2020, varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU siano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (messaggio INPS 3418/2019).

In conclusione, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).

Quindi la norma (recentemente aggiornata) parla chiaro: se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) viene presentata a gennaio 2020, il parametro della giacenza media (o consistenza media annua) deve essere quello riferito al 31 dicembre del 2018.


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