Con lo stipendio residuo al netto del pignoramento può farci ciò che vuole: un secondo creditore che agisca per crediti di natura diversa da quella che ha originato la prima trattenuta potrà ottenere un secondo pignoramento. Se il credito è della stessa natura del primo, dovrà mettersi in coda ed attendere il completo rimborso del creditore che lo ha preceduto nell’avviare azione esecutiva.
E comunque, la revocatoria che può essere richiesta al giudice dal creditore riguarda atti pubblici e non trasferimenti di somme via bonifico: al massimo la questione del trasferimento di fondi dal conto corrente dell’intestatario a terzi, a titolo di liberalità, potrebbe risultare rilevante in tema di successione ereditaria.
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