Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 4283/2010).
Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la causa debendi continuativa, che caratterizza le prestazioni periodiche.
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