Giorgio Valli

Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 4283/2010).

Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.

In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la causa debendi continuativa, che caratterizza le prestazioni periodiche.


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