Lilla De Angelis

Il creditore insoddisfatto che non riesce a prelevare il quinto della retribuzione del debitore in quanto già gravata da azione esecutiva per crediti della medesima natura di quelli per i quali egli agisce, può procedere a pignorare il saldo di conto corrente del debitore presso la banca.

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.

In altre parole, il creditore che procede al pignoramento del conto corrente intestato al debitore, dove viene accreditato lo stipendio, può pignorate il saldo disponibile solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente (ad oggi) 1.374 euro. Questo, indipendentemente dalla circostanza che la busta paga del debitore sia stata, o meno, già falcidiata per pignoramento presso il datore di lavoro.


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