Chiara Nicolai

Di un eventuale risarcimento danni per malattia professionale contratta nel periodo in cui il ricorrente prestava regolare servizio alle dipendenze del de cuius e disposta dall’esito di una sentenza incardinata precedentemente al decesso del de cuius, rispondono, naturalmente, gli eredi limitatamente all’eredità beneficiata.

Ancora, nel caso di un eventuale azione di risarcimento danni per malattia professionale contratta nel periodo in cui il ricorrente prestava regolare servizio alle dipendenze del de cuius e disposta dall’esito di una sentenza incardinata successivamente al decesso del de cuius, rispondono comunque i chiamati in causa in qualità di beneficiari dell’eredità.

Insomma, l’illecito civile non si estingue con la morte del responsabile ma si trasmette agli eredi dello stesso (diversamente, invece, da quanto avviene per l’illecito amministrativo o quello penale, dove la morte del reo determina anche l’estinzione dell’illecito).

E’ importante, tuttavia, sottolineare che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in un quinquennio che decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero, nella fattispecie, dal giorno in cui il danno si è manifestato (articolo 2947 del codice civile). Naturalmente, la domanda giudiziale del danneggiato interrompe il decorrere dei termini di prescrizione.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.