Giuseppe Pennuto

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 30890/2019, ha fissato un importante criterio di competenza territoriale per le opposizioni avverso il verbale di contestazione a seguito della mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente, elevato ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada (Patente a punti).

La competenza è del Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l’organo accertatore al quale i dati avrebbero dovuto essere trasmessi, e, quindi, è competente il giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione e non il giudice del luogo in cui risiede il soggetto obbligato a trasmettere i dati del conducente.


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