Marzia Ciunfrini

Come sappiamo Il contratto (che comprende anche l’atto di donazione del donante al donatario) ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (articolo 1372 del codice civile).

In particolare, riguardo al contratto di donazione, con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso) fra donante e donatario, si consegue il ritorno del bene nella proprietà del donante: in pratica, il bene a suo tempo donato, rientra nel patrimonio dell’originario proprietario. Per quello che qui ha interesse, con con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso fra donante e donatario, quest’ultimo, essendo debitore, sottrae al creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione) qualsiasi possibilità di riscossione coattiva di quanto gli è dovuto.

L’articolo 2901 del codice civile, peraltro, dà modo al creditore di domandare al giudice che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione dell’atto a titolo gratuito sottoscritto dal debitore è necessario che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Capisce, allora, che è ben difficile sostenere che il donatario, ed anche il donante, nella fattispecie il padre del donatore, non fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore risolvendo la donazione per mutuo consenso.

L’articolo 2903 del codice civile, per concludere circa il quadro normativo di interesse, stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto e deve essere interpretata, mediante il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione (articolo 2935 codice civile), nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo soltanto da tale momento che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.


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