L’INPS prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un un importo superiore a cinquemila euro, verifica se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (articolo 48 bis dpr 602/1973).
Ciò significa che, dopo essere stata allertata, Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) procederà, verosimilmente, al pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di INPS (ovvero pignorerà la NASpI anticipata presso l’INPS).
Poichè si tratta di una versamento una tantum che l’INPS deve effettuare a favore del beneficiario debitore di ADER, per evitarne il pignoramento, la cosa da fare è chiedere un piano di rateizzazione del debito ad ADER e pagare le rate almeno fino a quando non si sblocca la situazione e la NASpI anticipata viene accreditata sul conto corrente del debitore.
L’alternativa, in caso di pignoramento fino a concorrenza del debito esattoriale accumulato ad oggi dal debitore beneficiario, è quella di affidarsi ad un avvocato per tentare un ricorso al giudice dell’esecuzione, del tribunale territorialmente competente, eccependo che se l’indennità di disoccupazione fosse stata erogata mensilmente (e non anticipata in unica soluzione) ciascun rateo sarebbe stato pignorato del 20% e solo per l’importo eccedente il minimo vitale, avendo la Consulta equiparato la NASpi ad una misura di natura previdenziale (con la sentenza 85/2015, infatti, la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione).
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