Genny Manfredi

L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 4/2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) dispone che non ha diritto al Reddito di cittadinanza (Rdc), il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto in seguito a malattia non può essere assimilato a licenziamento a seguito di dimissioni volontarie.

In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, potrà comunque fruire, prima di presentare domanda di Rdc (o contestualmente se ne ricorrono i requisiti) dell’indennità di disoccupazione NASpI, che è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.


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