Ludmilla Karadzic

Effettivamente l’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 3/2012, dispone che, in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed alle ritenute operate e non versate, il piano di ristrutturazione può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza 245/2019, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Pertanto, è possibile adesso ottenere, avendone i requisiti, anche un congruo abbattimento dell’eventuale debito IVA maturato con lo Stato nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In pratica, sottolineando il parallelismo tra la domanda di concordato preventivo e l’accordo con i creditori in caso di sovraindebitamento di soggetti non fallibili, la Consulta ha rilevato che emerge con chiarezza come entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali.

La Corte ha ripercorso, quindi, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, giungendo a ritenere fondata la censura per l’attuale ingiustificata dissonanza di disciplina che sussiste, tra le due procedure, non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.


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