Il dispositivo elettronico di velocità posizionato su un lato della sede stradale è legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche le autovetture che provengono dalla direzione opposta.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 31411/2019.
Nella fattispecie, sarebbe stata necessaria l’installazione di un altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato dalla indispensabile segnaletica di preavviso (specifica per il senso di marcia concorde a quello di percorrenza del veicolo sanzionato).
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