Ludmilla Karadzic

Fa molto bene a non sottovalutare il problema: in effetti, secondo l’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto di prestito comporta la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) e quindi l’obbligo di pagare il debito residuo in unica soluzione (di solito nello spazio di una decina di giorni) pena l’avvio di procedure esecutive.

Per cercare di evitare, o minimizzare i danni, bisognerebbe chiedere al creditore un estratto conto cronologico dei versamenti effettuati, per capire come, in effetti, è stata definita la situazione dalla controparte. La richiesta va effettuata con raccomandata AR in piego, occasione, questa, per evidenziare anche i problemi fin qui occorsi.

Può anche interagire via telefono con gli addetti per rendere più efficace la comunicazione, ma ricordi che, in caso di contenzioso giudiziale, potrà allegare agli atti solo documenti a discarico inviati con raccomandata AR alla controparte.

Tornando al merito della questione, al posto suo, per quanto asserito in apertura di questa risposta, non darei molta importanza al ritardo di due tre giorni (che poi ritardi non sono ai fini della risoluzione contrattuale e al massimo le costerebbero qualche euro di mora) piuttosto, mi soffermerei a prestare la massima attenzione ad eventuali rate registrate come non pagate (ovvero saltate, o meglio risultate pagate il mese successivo e pertanto attribuite, con ritardo, al mese precedente).

Ciò per evitare il perverso meccanismo, qui descritto, che potrebbe giustificare la risoluzione unilaterale del contratto da parte del creditore.

Tenga conto che, qualora invece il creditore avesse ritenuto non imputabile al debitore il ritardo nel pagamento delle rate (per problemi attinenti al mancato perfezionamento dell’addebito verso il nuovo conto corrente) proprio dall’esame della situazione riportata nell’estratto cronologico aggiornato fornitole, potrà rilevare l’eventuale accodamento delle rate “saltate” alla fine dell’originario piano di ammortamento (piano di pagamento rateale): esattamente come accaduto per le rate di giugno e luglio 2019.


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