Tullio Solinas

La prescrizione del credito contributivo è quinquennale: dunque, dovrà impugnare l’avviso di ingiunzione al pagamento appena notificato ex articolo 615 del codice di procedura civile.

Infatti, sul tema, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23397/2016 hanno chiarito che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata, con conseguenti effetti sul piano processuale. Nel caso della cartella esattoriale invece, se nell’arco di 5 anni dalla notifica non si procede alla riscossione coattiva e non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive.

La definitività dell’accertamento notificato nel 2010 e la mancata opposizione alla cartella esattoriale del 2013, atti relativi alla sussistenza dei crediti contributivi, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella esattoriale in oggetto.

La mancata opposizione all’avviso di addebito notificato nel 2010 e alla relativa cartella esattoriale, infatti, producono soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l’avviso di addebito, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.


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