Genny Manfredi

Ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente universitario è considerato autonomo se vengono rispettate entrambe le condizioni:

  • lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  • lo studente presenta una adeguata capacità di reddito: al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500 euro.

L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario. L’anno di imposta di riferimento per il reddito è il 2017.

Lei non rispetta la prima condizione (devono essere due anni a ritroso partendo dalla data di presentazione della DSU).


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