Simonetta Folliero

Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) può procedere al pignoramento secondo due diverse procedure: la prima in base all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, la seconda ex articolo 543 del codice di procedura civile.

Nel secondo caso il conto corrente resta bloccato fino al decreto di assegnazione del giudice adito (decreto con cui il giudice assegna le somme pignorate al creditore procedente).

Nel primo caso (pignoramento esattoriale) la procedura prevista dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973 prevede che un ufficiale della riscossione (un funzionario abilitato dell’Agenzia) rediga e sottoscriva direttamente un ordine alla banca di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede nel termine di sessanta giorni.

Dopo sessanta giorni, allora, tutto OK? ADER dovrà procedere con la notifica di un nuovo atto di pignoramento? No, perchè l’articolo 72 bis del DPR citato, prevede l’ordine di pagare il credito direttamente al concessionario (ADER), fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Insomma, per farla breve, in caso di pignoramento conviene aprire subito un nuovo conto corrente sul quale operare almeno fino al prossimo pignoramento.


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