Annapaola Ferri

In effetti, l’articolo 2882 del codice civile stabilisce che la cancellazione dell’ipoteca può essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore: d’altra parte il creditore ha l’obbligo di prestare il proprio consenso ex articolo 1200 del codice civile, e lo concretizza mediante atto pubblico scrittura privata autenticata.

L’articolo 1200 del codice civile, infatti, prevede che il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Inoltre, la Corte di cassazione, con sentenza 10893/1999, ha stabilito che, a seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell’articolo 1200 del codice civile, a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (articoli 2882 comma secondo, 2821 e 2835 del codice civile), alla cancellazione dell’iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all’istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore).

Credo, pertanto, che basterà notificare (raccomandata AR) al creditore diffida a produrre l’atto di consenso, citando giurisprudenza e normativa codicistica ed invitandolo ad adempiere tempestivamente, pena la richiesta giudiziale di risarcimento danni.


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