Rosaria Proietti

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo stato (debito di 100 mila euro per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossione) ed in eguale misura per ogni altro credito (debiti di natura ordinaria, banche, finanziarie, risarcimento danni ed altre sentenze).

Ne consegue che il Trattamento di Fine Rapporto e l’incentivo all’esodo subiranno una decurtazione del 40% qualora il rapporto di rapporto di lavoro fosse interrotto, per qualsiasi motivo.


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