Marzia Ciunfrini

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può direttamente disporre, con ordinanza, l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), procedendo alla nomina del CTU e dispensando il ricorrente dalla notifica alla controparte (articolo 697 codice di procedura civile).

Evidentemente, avendo fissato udienza per la comparizione delle parti, il giudice adito non ha ritenuto sussistere motivi di eccezionale urgenza prospettati dal ricorrente ed ha deciso di dover garantire il contraddittorio tra le parti in udienza.

Se la controparte convenuta non si costituisce, il giudice, rilevata l’assenza di vizi di notifica, può dichiararne la contumacia e disporre, comunque, l’ATP.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.