Giovanni Napoletano

Sulla questione da lei posta si è espressa la Corte di cassazione, con l’ordinanza 27482/2019, statuendo che il mediatore – tanto nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (cosiddetta mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’articolo 1759 del codice civile, comma 1, l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Con la conseguente configurazione dell’obbligo specifico a suo carico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile e, in queste ultime, si includono necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa (come quella relativa all’iscrizione precedente di ipoteca).

Può rispondere allo studio legale riportando l’ordinanza appena citata.


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