Marzia Ciunfrini

L’accordo con il quale la banca dichiara di non aver più nulla a che pretendere, nella situazione di morosità descritta è sufficiente ad evitare una eventuale comunicazione al debitore di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con conseguente espropriazione immobiliare e, pertanto, va sottoscritto senza indugi.

Estinguendosi l’obbligazione sottostante ex articolo 2878, comma 2 del codice civile, anche l’ipoteca potrà essere cancellata a cura del debitore, esibendo la liberatoria, in caso di necessità di vendita infra ventennale dell’appartamento (dopo i vent’anni dall’iscrizione di ipoteca, questa si estinguerà automaticamente).

L’accordo con il quale la banca si impegna a cessare di inviare segnalazioni alla Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia garantisce che il debito residuo sarà postato a perdita in bilancio e, decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, non resterà più traccia della posizione debitoria di sofferenza del mutuo ai tempi concesso a suo padre, dal momento che non sarà più obbligatorio, per il creditore, segnalare mensilmente la posizione in sofferenza.

L’omessa menzione al debito rinunciato ex articolo 1236 del codice civile, comporterà esclusivamente che il debitore, in questi 36 mesi di sopravvivenza della segnalazione, non potrà esigere che venga annotato, a margine della posizione censita, l’integrale rimborso del debito.

Ma si tratta di un dettaglio che può essere di assoluta importanza per un operatore commerciale o per un consumatore che in tale periodo di tempo, abbia assoluta necessità di attingere ulteriormente al credito.

Pertanto, le suggeriamo di cogliere al volo l’occasione che si è presentata, senza insistere più di tanto su dettagli nel contesto illustrato non determinanti. Si controfirmi l’accordo a saldo stralcio!. Peraltro, anche il contenuto della liberatoria fa parte di una autonoma contrattazione fra le parti, e l’una non può pretendere l’inclusione di postille nella liberatoria, contro la volontà dell’altra.


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