Rosaria Proietti

I conduttori non sono obbligati a sostenere i costi della tinteggiatura a fine rapporto di locazione: essi non possono gravare sui conduttori, anche se dal contratto sottoscritto risulta tale obbligo (a meno che non si tratti di ripristino dei luoghi a causa di inadempimento del conduttore nell’utilizzo della cosa locata).

Pertanto, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 79 della legge 392/1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore (articolo 1576 del codice civile), attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente addebitabile a carico del conduttore, così come stabilito dai giudici della Corte di cassazione nella pronuncia 11703/2002.


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