Giuseppe Pennuto

Ad avvisare i conducenti del prossimo stazionamento di un dispositivo autovelox installato su postazione mobile è sufficiente la segnaletica stradale fissa: nessun obbligo di segnalazione è previsto per l’utilizzo di cartelli mobili ad hoc.

Per quanto attiene la circostanza del sorpasso di altro veicolo a sostenuta velocità che abbia potuto comportare un errore nell’identificazione del veicolo che violava i limiti di velocità da parte del dispositivo autovelox, i giudici della Corte di cassazione (recentemente ordinanza 30207/2019 ) hanno, in più occasioni, sostenuto che la constatazione degli operatori, contestuale alla rilevazione della velocità eccessiva del veicolo, è sempre assistita da fede privilegiata, trattandosi, inoltre, di rilevamento accompagnato da elementi oggettivi (velocità e numero di targa del veicolo) rilevati in modo certo da apparato debitamente omologato.

A nostro parere, pertanto, è inutile presentare ricorso.


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