Giuseppe Pennuto

Secondo i giudici della Corta di cassazione (pronuncia 30939/2018) la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente può rientrare nella nozione normativa di giustificato motivo soltanto in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o di situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante l’adozione di misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida.

In sostanza, il proprietario del veicolo ha il dovere di conoscere l’identità dei soggetti ai quali sia affidata la conduzione del mezzo, in difetto risponde della sanzione di cui all’articolo 126 bis comma 2 del Codice della Strada. Infatti, grava sul titolare del veicolo un dovere di controllo e memoria, che viene meno solo in caso di giustificato motivo, come la cessazione della detenzione del mezzo o la presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili, che gli abbiano impedito di sapere chi fosse alla guida, nonostante l’adozione di misure idonee, conformi all’ordinaria diligenza, volte a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare l’identità del conducente.

Pertanto può risolvere il problema semplicemente non inviando la comunicazione richiesta, ma dovrà rassegnarsi a pagare un’ulteriore sanzione amministrativa, per omissione dell’obbligo di collaborazione imposto al cittadino, prevista dall’articolo 126 bis comma 2 (da 292 a euro 1.168 euro).


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