Il creditore potrebbe chiedere, agli uffici anagrafici di residenza del debitore, lo stato di famiglia storico di quest’ultimo e successivamente uno stato di famiglia storico di uno dei genitori: la verifica nel registro delle successioni porterebbe ad accertare l’esistenza di un testamento del de cuius. A questo punto sarebbe facile verificare l’assenza del proprio debitore fra i legittimari indicati nel testamento.
La donazione di un immobile effettuata in vita dal de cuius a favore del debitore, potrebbe emergere da una visura immobiliare o ricercando gli atti pubblici notarili in cui compare il codice fiscale del de cuius o quello del debitore.
Ora, ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare (ad esempio l’azione di riduzione dell’eredità disposta dal de cuius a favore di madre e sorella del debitore, pretermesso leso).
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.