Tullio Solinas

Com’è noto l’indennità di disoccupazione NASpI viene erogata in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria.

Sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, invece, si considerano per giusta causa le dimissioni determinate, come nella fattispecie, da comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (cosiddetto mobbing) a danno del lavoratore, nonché dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

Qualora il lavoratore dichiarasse che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (con allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 codice procedura civile, sentenze contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale (circolare INPS 163/2003).

In tale ipotesi, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell’esito giudiziale della controversia con il datore di lavoro.

Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, infatti, L’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.


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