Roberto Petrella

Il creditore insoddisfatto può avviare azione revocatoria, ex articolo 2901 del codice civile, per rendere inefficace, nei propri confronti, l’atto dispositivo del debitore e pignorare la quota trasferita al fratello non debitore o iscrivere ipoteca sull’immobile come se il trasferimento di proprietà non fosse mai avvenuto.


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