Paolo Rastelli

L’articolo 3 del decreto legge 119/2018 al comma 14 bis dispone che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione agevolata (a saldo stralcio o rottamazione ter), non si produce e non sono dovuti interessi.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica, con pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, che la scadenza della rata prevista per il 30 novembre 2019 slitta al 2 dicembre 2019.

Aggiunge anche che entro questo termine i contribuenti che hanno aderito alla “Rottamazione-ter” entro il 30 aprile e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio, possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto (articolo 37 del Decreto Legge 124/2019).

Infine, la proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione, contenuta nel secondo e terzo comma dell’articolo 2963 del codice civile. L’articolo 25 del dpr 602/1973 stabilisce, poi, al comma 3, che ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

In base ai richiami normativi appena citati, si deduce che la rata in scadenza al 30 novembre può essere versata il 9 dicembre senza produrre effetti di inefficacia per pagamento tardivo di quanto dovuto.


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