Marzia Ciunfrini

In riferimento alle attività che l’Ufficiale Giudiziario svolge nel corso di un pignoramento presso la residenza del debitore, possiamo riferire quanto riporta l’articolo 513 del codice di procedura civile.

Cioè, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 518 del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario deve redigere un verbale delle sue operazioni nel quale descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore, con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario deve anche indicare le disposizioni per la custodia dei beni pignorati. Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario consegna ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace) un avviso contenente l’elenco delle cose pignorate e le disposizioni adottate per la loro custodia. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il debitore sottoposto ad azione esecutiva può sicuramente farsi assistere dal proprio legale di fiducia nel corso delle operazioni di pignoramento svolte dall’ufficiale giudiziario.


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