Simonetta Folliero

La banca presso la quale è stato messo all’incasso l’assegno da parte del beneficiario (banca negoziatrice) riceve dalla banca presso la quale il traente (il soggetto che ha emesso l’assegno) detiene il rapporto di conto corrente associato, la comunicazione di impossibilità a pagare l’assegno con le contestuali motivazioni.

La banca del traente, quindi, attende che decorrano i 60 giorni per avviare le procedure previste dalla normativa vigente: ovvero, iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), revoca di sistema e trasmissione al Prefetto della notizia dell’inadempimento.

Se, tuttavia, entro il termine di 60 giorni che decorrono dalla data di presentazione (in tempo utile, cioè prima della scadenza) dell’assegno all’incasso da parte del beneficiario, il traente mette a disposizione della banca presso la quale detiene il conto corrente da cui è stato tratto l’assegno, l’importo facciale dell’assegno, la penale del 10% e le spese di procedura, allora la banca del traente ricontatta la banca negoziatrice e accredita la somma dovuta come pagamento tardivo in favore del beneficiario.

Gli obblighi del traente, rispetto alle scadenze previste con il pagamento tardivo, vengono così assolti indipendentemente dalla data in cui la banca negoziatrice accredita, effettivamente, quanto dovuto al beneficiario.

Insomma, il traente, che paga in ritardo un assegno non andato a buon fine, deve preoccuparsi esclusivamente di mettere per tempo a disposizione della propria banca i fondi necessari all’adempimento tardivo, così come previsto dalla normativa vigente. Tanto basterà ad evitare iscrizione in CAI, la revoca di sistema, le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto. La data di accredito della somma effettiva al beneficiario (e le eventuali successive problematiche che emergessero nel trasferimento interbancario) non è un dato che lo riguardi.


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