Loredana Pavolini

L’acquirente debitore, con l’acquisto dell’immobile e l’accensione del mutuo ha assunto obblighi nuovi verso terzi ed ha, così, praticamente, modificato la propria situazione patrimoniale.

Potrebbe essere esperita, ma solo in linea di principio, l’azione revocatoria dei due atti dispositivi: la compravendita dell’immobile (con il trasferimento, al venditore, della somma eccedente il mutuo concesso dalla banca) e la sottoscrizione del mutuo (con l’obbligo di pagamento delle rate), dal momento che l’importo complessivo assunto con i due nuovi obblighi avrebbe potuto essere destinato al rimborso del creditore non ipotecario.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, tuttavia, dovrebbe essere dimostrata la consapevole partecipazione del venditore a della banca in quella che viene definita partecipatio fraudis; vale a dire la consapevolezza di venditore e della banca al danno arrecato al creditore rispettivamente con la vendita dell’immobile e la concessione del mutuo al debitore.

Nel caso specifico, avendo l’acquirente ottenuto un mutuo al 100% per l’importo della compravendita, il medesimo discorso vale per il solo mutuo ipotecario, sempre nell’ipotesi che si riesca (cosa difficilissima, se non impossibile) a dimostrare la partecipatio fraudis dell’istituto di credito.


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