Ludmilla Karadzic

In linea generale, per sovraindebitamento deve intendersi la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Ciò che è rilevante, ai fini della legge 3/2012, dunque, è la situazione economico patrimoniale complessiva del debitore rispetto alle obbligazioni che egli è chiamato ad adempiere.

Anche i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere assoggettati alla procedura di sovraindebitamento ex legge 3/2012 e non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni del debitore, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

In particolare, invece, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed alle ritenute operate e non versate, può essere prevista esclusivamente la dilazione del pagamento.

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tuttavia, non riguarda i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (articolo 14 terdecies legge 3/2012); per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Altri casi di esclusione riguardano i debitori, persone fisiche, assoggettabili a procedura fallimentare (o di liquidazione giudiziale secondo la denominazione prevista dalla legge delega 155/2017), oppure che hanno fatto già ricorso alla legge 3/2012 durante l’ultimo quinquennio o, ancora, che non hanno adempiuto ad accordi definiti in sede di accordo con i creditori o contenuti e sottoscritti nel piano del consumatore omologato dal giudice del sovraindebitamento.

Per quanto attiene la legge 155/2017, con essa è stata conferita delega al governo per riformare la disciplina fallimentare prevista dal Regio Decreto 267/1942 e alcuni punti della legge 3/2012: in ogni caso, l’accordo con i creditori previsto dalla legge fallimentare (e l’eventuale esdebitazione concessa) riguarda esclusivamente debiti assunti nell’esercizio dell’attività di impresa.

Concludendo: le sanzioni penali e quelle amministrative irrogate a seguito di depenalizzazione di reati, non possono essere oggetto di una procedura di sovraindebitamento ex legge 3/2012, nè di una procedura di esdebitazione fallimentare.


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