Andrea Ricciardi

Dal 7 Novembre 2019 sono entrate in vigore le nuove norme relative ai seggiolini anti abbandono: così, il Ministero ha fornito delle utili indicazioni volte all’adeguamento alle nuove disposizioni obbligatorie.

Il chiarimento è stato reso necessario dopo le polemiche sollevate dalle associazioni di tutela dei consumatori, che hanno chiesto chiarimenti su come ricevere l’incentivo per l’acquisto dei dispositivi e una proroga alle sanzioni nei confronti degli inadempienti.

Dunque, di seguito riportiamo le risposte ministeriali alle domande più frequenti sul tema dell’obbligo di adozione dei dispositivi anti abbandono.

I DISPOSITIVI SONO IN VENDITA?

Sì, i dispositivi sono già in commercio da alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE?

Non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore.

Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER GLI INCENTIVI?

R: Un decreto verrà pubblicato nei prossimi giorni con le modalità richieste per l’erogazione dell’incentivo. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie dopo l’esibizione della ricevuta di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per questo è consigliabile tenere lo scontrino.

GLI INCENTIVI SONO SOLO PER GENITORI O ANCHE PER I NONNI CHE VANNO A PRENDERE I NIPOTI A SCUOLA?

Gli incentivi sono legati al bambino, li riscuote il genitore.

QUALI SONO LE SANZIONI?

Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172).

Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

DA QUANDO SARANNO MULTABILI I NON PROVVISTI DEL DISPOSITIVO?

Dal 7 novembre. Il governo sta lavorando per posticipare al primo marzo 2020 l’avvio delle multe per i non provvisti del dispositivo.


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