Genny Manfredi

In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione pena la decadenza dal beneficio. È necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 3 (Beneficio economico), comma 12, del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).

Nel caso specifico, tuttavia, considerando che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare (articolo 3 DPCM 159/2013) e ipotizzando, vieppiù, che sua moglie non abbia modificato la propria residenza, il nucleo familiare, grazie al quale ha ottenuto accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, non è mutato.

In tale ipotesi, allora, il nucleo familiare a cui lei appartiene, non ha i requisiti per fruire del reddito di cittadinanza, dal momento che per ottenere la pensione di cittadinanza, il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da componenti di età pari o superiore a 67 anni (articolo 1, comma 2, decreto legge 4/2019).


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