Paolo Rastelli

Ci sono poco chiare le motivazioni in base alle quali afferma che per un prestito sottoscritto in data 20 luglio 2004, intervenga decadenza dopo un anno. Ma ciò non è rilevante nell’inquadrare gli eventi successivi.

Per quanto attiene la notifica dell’ingiunzione risalente al 2015, si tratta certamente di un vizio che può essere fatto valere in occasione della notifica della cartella esattoriale, sempreché, nel contratto di prestito sottoscritto, non sia presente un clausola che obblighi il debitore a comunicare ad Invitalia un eventuale cambio di residenza intervenuto in epoca successiva all’instaurarsi del rapporto.

La data di notifica della cartella esattoriale, riguardo la decorrenza dei termini di eventuale impugnazione, è quella di consegna al destinatario (19 ottobre 2019) o, in caso di temporanea assenza di quest’ultimo e di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale, a partire dal decimo giorno di giacenza (se la cartella è ritirata in epoca successiva alla compiuta giacenza). Nella fattispecie, la data di notifica a cui fare riferimento, per la decorrenza dei 20 giorni utili alla presentazione del ricorso, è il 29 ottobre.

Dovrebbe, pertanto, avere qualche giorno in più per impugnare la cartella esattoriale eccependo il vizio di notifica dell’atto presupposto (l’ingiunzione di pagamento notificata nel 2015).


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