Chiara Nicolai

Richiamo il mio problema: sicuramente non ho saputo esporle l’argomento. I miei pagamenti sono stati e sono tutt’ora (seppure agli sgoccioli!) pagamenti spontanei come da contratti. Non ho mai avuto trattenute sullo stipendio ne tutt’ora sulla misera pensione.

Probabilmente abbiamo compreso male noi, leggendo che l’importo delle rate di rimborso dei prestiti erano passate dai mille euro durante la prestazione di lavoro dipendente a 620 euro con il passaggio in quiescenza (pensione): abbiamo pensato che la rata per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto fosse stata rimodulata come prescrive la normativa vigente (deve essere pari al 20% della pensione netta) nel transito dello status da lavoratore dipendente a pensionato.

Tralasciando gli equivoci, allora la sua situazione può essere risolta molto semplicemente: infatti, se lei oggi smettesse di pagare tutti i creditori, anche se tutti procedessero per vie legali avviando ciascuno azione esecutiva di pignoramento della pensione, la sua pensione potrebbe essere pignorata alla fonte per il 20% dell’importo eccedente il minimo vitale (ovvero, l’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà).

Considerando che a partire da gennaio 2019, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 458 euro, la pensione, dunque, potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 687 euro.

Nella fattispecie, la rata che potrebbe essere prelevata dalla sua pensione a fronte del blocco di tutti i pagamenti a servizio di tutti i creditori, sarà pari al 20% di (2200 – 687) euro = 303 euro circa. Meno della metà dei 620 euro che paga adesso ogni mese per servire il debito accumulato.


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