Il chiamato all’eredità ha il diritto di acquisire copia delle movimentazioni inerenti a tutte le operazioni del periodo rispetto al quale il richiedente sia concretamente interessato, nel rispetto del limite temporale decennale (Decisione Arbitro Bancario Finanziario 9794/2016).
Inoltre, le linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca cliente, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera 53/2007, prevedono, al punto 5.3 (Accesso ai dati di defunti), il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto. L´istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati (in particolare al chiamato all’eredità), in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi “al portatore”, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l´estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto (Ancora, decisione Arbitro Bancario Finanziario 9794/2016).
Il chiamato all’eredità, pertanto, è legittimato ad esercitare il diritto di accesso anche in relazione ai rapporti bancari e finanziari riferibili al defunto; l’istituto di credito che ha ricevuto la richiesta è tenuto a comunicare, in modo chiaro e comprensibile, informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto a maggior ragione qualora si tratti di ricostruire una situazione pregressa ignota al successore e della quale non è stato parte (Cassazione 4598/1997).
Con il certificato di matrimonio è possibile attestare alla banca il regime patrimoniale di comunione dei beni dei coniugi, per poter accedere alle informazioni di interesse: la richiesta di estratto di matrimonio può essere presentata al comune presso il quale sono state celebrate le nozze. Se sull’atto non vi sono annotazioni, ciò significa che i coniugi sono sposati in regime di comunione legale dei beni.
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