Marzia Ciunfrini

Per quanto attiene la proprietà condivisa, se e quando i figli raggiungeranno completa autonomia economica e lasceranno la casa familiare, potrà essere adottata una delle soluzioni seguenti:

  1. uno dei due coniugi separati (o divorziati) potrà riscattare il 50% dall’altro comproprietario ipotizzato che uno dei due abbia sufficiente capacità economica, stimato il valore di mercato per un immobile dalle caratteristiche simili a quella che fu la casa coniugale;
  2. quella che fu la casa familiare potrà essere venduta e il ricavato diviso fra i comproprietari;
  3. una volta stimato il valore del canone di locazione per un immobile dalle caratteristiche simili a quella che fu la casa coniugale, uno dei due comproprietari potrà continuare ad occupare l’appartamento conferendo mensilmente all’altro la metà del cenone di locazione individuato.
  4. quella che fu la casa coniugale può essere affittata a terzi;
  5. quella che fu la casa familiare può essere donata ai figli;
  6. quella che fu la casa coniugale potrà essere locata a terzi ed il canone di locazione diviso mensilmente fra i comproprietari.

Per gli altri aspetti (eventuale assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole e assegno di mantenimento per i figli) conviene raggiungere un accordo consensuale (completo) da far omologare in tribunale: si eviterà così di regalare soldi agli avvocati, sostenere spese legali che, in un momento difficile come quello della separazione coniugale, possono essere destinate ad altre finalità nonché pervenire e dovere adempiere ad una sentenza giudiziale che, quasi sempre, comunque, scontenta entrambe le parti coinvolte.

Insomma, se i coniugi hanno già raggiunto un accordo sull’affidamento condiviso dei figli e la contestuale assegnazione di quella che fu la casa familiare, tanto vale perfezionare i dettagli anche sull’entità di eventuali assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli.


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