Per quanto attiene la proprietà condivisa, se e quando i figli raggiungeranno completa autonomia economica e lasceranno la casa familiare, potrà essere adottata una delle soluzioni seguenti:
- uno dei due coniugi separati (o divorziati) potrà riscattare il 50% dall’altro comproprietario ipotizzato che uno dei due abbia sufficiente capacità economica, stimato il valore di mercato per un immobile dalle caratteristiche simili a quella che fu la casa coniugale;
- quella che fu la casa familiare potrà essere venduta e il ricavato diviso fra i comproprietari;
- una volta stimato il valore del canone di locazione per un immobile dalle caratteristiche simili a quella che fu la casa coniugale, uno dei due comproprietari potrà continuare ad occupare l’appartamento conferendo mensilmente all’altro la metà del cenone di locazione individuato.
- quella che fu la casa coniugale può essere affittata a terzi;
- quella che fu la casa familiare può essere donata ai figli;
- quella che fu la casa coniugale potrà essere locata a terzi ed il canone di locazione diviso mensilmente fra i comproprietari.
Per gli altri aspetti (eventuale assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole e assegno di mantenimento per i figli) conviene raggiungere un accordo consensuale (completo) da far omologare in tribunale: si eviterà così di regalare soldi agli avvocati, sostenere spese legali che, in un momento difficile come quello della separazione coniugale, possono essere destinate ad altre finalità nonché pervenire e dovere adempiere ad una sentenza giudiziale che, quasi sempre, comunque, scontenta entrambe le parti coinvolte.
Insomma, se i coniugi hanno già raggiunto un accordo sull’affidamento condiviso dei figli e la contestuale assegnazione di quella che fu la casa familiare, tanto vale perfezionare i dettagli anche sull’entità di eventuali assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli.
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