Annapaola Ferri

Può sicuramente procedere con domanda giudiziale di revoca dell’assegno di mantenimento a suo tempo stabilito in sede di separazione legale.

Tuttavia, l’esito della domanda non è scontato. Infatti, oltre a prendere in considerazione la presunta incompatibilità dell’obbligo di mantenimento con l’attuale situazione economico patrimoniale del genitore tenuto a corrispondere l’assegno, il giudice dovrà tener conto di altri elementi: oltre all’età, va analizzato il livello di competenza professionale raggiunto dal beneficiario, la propensione e l’impegno da lui profuso nell’attività lavorativa esercitata e il comportamento generalmente e complessivamente tenuto in ordine alle proprie responsabilità lavorative.

Va sempre ricordato che l’articolo 315 del codice civile prevede che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Pertanto, l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.

Anche la Corte di cassazione (ordinanza 19135/2019) si è recentemente occupata dell’annosa questione, ribadendo, ancora una volta che non è possibile operare alcun tipo di automatismo tra il raggiungimento di una certa età e la possibilità di mantenersi autonomamente. È necessario, viceversa, compiere un’indagine caso per caso, analizzando tutta una serie di elementi che insieme concorrono a delineare la situazione complessiva del beneficiario dell’assegno (nonchè del soggetto obbligato a erogarlo).


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