Roberto Petrella

Ai fini dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore alla soglia di 52 mila e 500 euro, incrementata di 2 mila e 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Ragion per cui prima del trasferimento in affitto, nell’attestazione ISEE il valore del patrimonio immobiliare risultava essere nullo.

Dopo il suo trasferimento in una abitazione in affitto, la casa di proprietà (sebbene in quota al 50%) non è più un’abitazione principale (cioè il suo nucleo familiare non risiede più in abitazione di proprietà) e, quindi, il patrimonio immobiliare (seconda casa) è divenuto pari al valore dell’immobile quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno.

Conformemente a quanto stabilito all’articolo 5 (indicatore della situazione patrimoniale), comma 2 del DPCM 153/2019 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE).

Concludendo: se oggi presentasse la DSU/ISEE standard, dichiarando la situazione effettiva attuale (residenza in affitto e seconda casa in proprietà al 50%) risulterebbe, nell’attestazione ISEE relativa al patrimonio immobiliare, lo stesso valore (superiore ai 30 mila euro) che ha causato la revoca del reddito di cittadinanza dopo che sono stati effettuati i relativi controlli.

Alla revoca seguirà, purtroppo, la richiesta di restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di reddito di cittadinanza a partire dalla data del trasferimento della residenza.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.