Non sono convinto delle risposte che mi sono state fornite. Ripeto che sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione leggo questo che incollo:
Procedure Esecutive
La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.
Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.
La mia domanda è: potrò quindi rateizzare le cartelle debitori e così da scongiurare il pignoramento?
Dal momento in cui viene notificato l’atto di pignoramento al debitore, la procedura passa sotto il controllo del giudice dell’esecuzione: prima che sia disposta la vendita del veicolo, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto.
Qualora il debitore ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente, dispone senza indugio la vendita del veicolo pignorato.
Questo è quanto dispone l’articolo 495 del codice di procedura civile: è il giudice a decidere su conversione e rateizzazione. per questo, come già accennato negli interventi precedenti, le serve un avvocato.
Una volta notificata l’intimazione di pagamento, il debitore può chiedere di rateizzare il debito all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ciò fino a quando la procedura di riscossione coattiva non passa nella fase giudiziale. Da questo momento in poi, la conversione del pignoramento e la rateizzazione del debito, finalizzati a scongiurare la vendita all’asta dell’autocarro, devono essere richiesti al giudice.
D’altra parte, l’articolo 19 del dpr 602/1973, al comma 1 quater dispone che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo.
Potrà seguire anche questa procedura, recandosi presso la sede territoriale competente di Agenzia delle Entrate Riscossione: tuttavia deve avere certezza che quando pagherà la prima rata, l’autocarro non sarà stato già venduto. Altrimenti si troverà a rateizzare il debito residuo (differenza fra l’importo ingiunto ed il ricavato dalla vendita all’asta) maggiorato delle spese di esecuzione. Ma, non potrà più disporre dell’autocarro.
Qualora decidesse, invece, di non consegnare l’autocarro all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG), decorso il termine di dieci giorni che le è stato concesso, sappia che il creditore potrebbe denunciarla per il reato di cui all’articolo 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Insomma, il debitore assume l’obbligo di custodire il bene pignorato e di consegnarlo, entro dieci giorni, all’Istituto Vendite Giudiziarie (Corte di cassazione 19412/2016).
Certo, Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta chiesta e concessa la rateizzazione del debito ingiunto, e maggiorato quest’ultimo delle spese giudiziali sostenute, potrebbe soprassedere nel proseguire l’azione esecutiva. Si tratta di una procedura senz’altro adottabile se si intende saldare il dovuto in un’unica soluzione, ma che presenta dei rischi quando deve essere presentata istanza di dilazione, questa deve essere accettata dal creditore e si pospone il momento in cui viene pagata la prima rata.
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