Carla Benvenuto

Se il debito con la Pubblica Amministrazione è sorto in tempi successivi al 1976, Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà avviare azioni esecutive nei confronti di sua moglie. Men che mai potrebbe rivalersi su sua figlia.

Il fatto che il debitore paghi le utenze domestiche (luce, acqua, gas) relative all’abitazione in cui risiede anagraficamente la propria famiglia non è rilevante ai fini della eventuale responsabilità patrimoniale del coniuge.

Invece, eventuali donazioni effettuate dal debitore a favore del coniuge in separazione dei beni o della figlia, oppure eventuali immobili acquistati dal coniuge o dalla figlia, non percipienti reddito e senza giustificazione di provenienza delle risorse finanziarie necessarie, potrebbero rappresentare beni a rischio di azione revocatoria, pignoramento ed espropriazione se effettuati nella finestra temporale dell’ultimo quinquennio.

In caso di decesso del debitore, coniuge e figlia di quest’ultimo dovranno provvedere a rendere dichiarazione di rinuncia all’eredità.


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