Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo: tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia dell’usufruttuario, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto (ovvero la morte dell’usufruttuario oppure la scadenza del termine convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto di usufrutto).
Si tratta di quanto stabilito al primo comma dell’articolo 2814 del codice civile.
Pertanto, il nuovo usufruttuario si ritroverebbe il vincolo di garanzia su quanto percepito dall’usufrutto. Oppure, in caso di riunione fra usufrutto e nuda proprietà, il vincolo ipotecario graverebbe sull’immobile.
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