Lei non fornisce indicazioni sulla tipologia delle trattenute operate dall’INPS: possiamo immaginare che siano riconducibili a cessione del quinto e prestito delega (cosiddetto doppio quinto) contratti nel corso della della sua attività da lavoratore dipendente prima di andare in pensione.
Ebbene, mentre l’importo delle rate a servizio del prestito ottenuto dietro cessione del quinto devono essere rimodulate, per legge, al 20% del rateo di pensione percepito dal debitore, ciò non accade per le gli importi mensili finalizzati al rimborso del cosiddetto prestito delega, che restano immutati.
Questa la ragione per cui, con il passaggio in quiescenza, ha visto diminuire, ma non in modo sostenibile con il nuovo assetto retributivo, le somme prelevate per soddisfare i crediti pregressi.
Se le trattenute non fossero effettuate alla fonte, cioè dall’INPS, lei avrebbe potuto sospendere i pagamenti ed attendere una eventuale azione esecutiva promossa dai creditori. Per tutta l’esposizione debitoria, al massimo, avrebbe dovuto corrispondere solo il 20% del rate di pensione al netto degli oneri fiscali.
Ma, nella condizione attuale, può eccepire esclusivamente l’eventuale superamento della trattenuta complessiva rispetto alla soglia del 50% della pensione spettante.
Tuttavia, può fare un tentativo per diminuire l’importo delle trattenute, chiedendo una ristrutturazione del debito, più compatibile con la sua situazione di pensionato che ha visto ridurre la retribuzione mensile, attraverso la proposta al giudice per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (ex legge 3/20129) e presentando un piano del consumatore.
Il debitore interessato a presentare istanza ex legge 3/2012 al Tribunale territorialmente competente, può rivolgersi direttamente all’organismo di composizione della crisi competente per il territorio, individuato negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).
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