Mi sembra che Italposte abbia ragione nel non accettare una copia del documento non firmato digitalmente, seppure trasmesso via PEC, e suggerisca già una soluzione di buon senso: inviare via posta, o corriere la comunicazione di rinuncia al pignoramento e di mancata iscrizione a ruolo redatta su carta intestata con autentica notarile della firma del legale rappresentante di IJDF.
Peraltro, l’articolo 164 ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile dispone che, quando il pignoramento è divenuto inefficace, per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. Dopo la notifica, qualsiasi obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
Per atto notificato non si intende certamente una copia, trasmessa via PEC, della dichiarazione priva della firma autenticata del legale rappresentante della società che ha azionato la riscossione coattiva del credito accertato. Se trasmessa via PEC, è assolutamente necessaria una copia del documento firmata digitalmente.
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