Rosaria Proietti

Un balcone si definisce aggettante se sporge rispetto al muro perimetrale dell’edificio: le spese di ristrutturazione di un balcone aggettante sono a carico del condomino esclusivo proprietario del balcone.

O meglio, le spese di rifacimento o di manutenzione del frontalino spettano all’intero condominio (come la facciata); le spese per la pavimentazione, per la ringhiera (o per il parapetto in muratura) e per il soffitto sono a carico del proprietario del balcone.

I balconi incassati, invece, non sporgenti dalla facciata, così come le eventuali fioriere ivi posizionate (e costituenti parte integrante del progetto originario di costruzione), rientrano nei beni comuni condominiali. E, pertanto, le spese di ristrutturazione sono a carico dell’intero condominio.

Evidentemente, per i balconi aggettanti, se i calcinacci si distaccano dal frontalino, eventuali danni sono coperti dalla polizza condominiale. Invece, per tutelarsi dai danni causati a terzi da rottura e caduta di parti, sgretolamento, infiltrazioni di acqua, eccetera, il proprietario esclusivo del balcone aggettante deve sottoscrivere una polizza di responsabilità civile specifica.

Si tratta di considerazioni di diritto estratte dalla giurisprudenza consolidata: in particolare dalla sentenze della Corte di cassazione 10209/2015 e 30071/2017.


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