Giovanni Napoletano

Tutte le autovetture, a volte anche quelle nuove possono presentare difetti: spesso capita di riscontrare anomalie subito dopo o qualche tempo dopo il ritiro del mezzo.

Dunque, in caso di auto usata, come comportarsi quando i danni non siano facilmente riconoscibili e si manifestino successivamente alla consegna del bene?

A tal proposito è necessario distinguere il caso in cui l’auto usata sia stata acquistata da un privato dal caso in cui la compravendita sia avvenuta presso un concessionario autorizzato.

In entrambi i casi il venditore è tenuto a offrire una garanzia ma la tutela riconosciuta dalle normative applicabili è molto diversa

Infatti, in caso di autovettura usata acquistata da privato, si applica la normativa prevista dal Codice Civile agli articoli 1490 e seguenti, ove è specificato che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i difetti riscontrati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui si voglia agire giudizialmente per il risarcimento del danno l’azione si prescrive dopo 1 anno dalla consegna.

Inoltre, nel caso in cui il venditore si sia obbligato a garantire il buon funzionamento del mezzo per un tempo determinato decorrente dall’acquisto del medesimo, il compratore potrà, salvo patto contrario, denunciare i difetti riscontrati entro 60 giorni dalla scoperta.

In tale fattispecie l’azione si prescrive in 6 mesi dalla scoperta.


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