Giorgio Martini

Se ha soldi da spendere, deve necessariamente farsi assistere da un avvocato, il quale si rivolgerà al giudice per provare la cessazione della convivenza, chiedendo l’allontanamento dell’ex compagno.

Infatti, anche se l’ex compagno non ha residenza anagrafica presso l’abitazione che lei conduce in affitto e anche se non è stata dichiarata all’anagrafe una convivenza di fatto (ex articolo 1, commi 36-65 legge 76/2016), sussiste, comunque, una convivenza more uxorio (due persone che convivono stabilmente, senza aver contratto matrimonio o unione civile e senza dichiarazione anagrafica finalizzata a formare una famiglia anagrafica di fatto), attestata dall’esistenza della figlia nata dalla relazione e dalla possibilità di provare una pregressa convivenza con connotati di stabilità e di continuità.

Pertanto, il suo ex compagno potrebbe avviare un’azione legale di reintegrazione nella contitolarità del contratto di locazione, come detentore qualificato, e quindi esercitare il proprio diritto a convivere con la figlia, se lei tentasse, ad esempio, di cambiare, tout court, la serratura della porta di casa.


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