Ludmilla Karadzic

La trascrizione dell’atto di vendita di un veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è un requisito di validità ed efficacia del trasferimento del diritto di proprietà ,ma costituisce un mero strumento legale di pubblicità e di tutela al fine di dirimere i conflitti tra persone diverse che acquistano il medesimo bene dallo stesso venditore (Corte di cassazione, ordinanza 26327/2019).

Pertanto, gli autoveicoli possono essere validamente venduti con la semplice forma verbale consensuale: da ciò deriva che quando l’ufficiale giudiziario rinviene il veicolo nella disponibilità del debitore sottoposto ad azione esecutiva, vale il principio possesso vale titolo. Il terzo (l’amico del debitore esecutato, nella fattispecie) che dichiara di essere proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per ragioni diverse dal trasferimento di proprietà con la semplice forma verbale consensuale, e non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, ma deve fornire validi elementi di prova.

Concludendo, il suo amico deve presentare ricorso, presso il tribunale territorialmente competente, ex articolo 619 del codice di procedura civile, secondo il quale il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. E’ necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato.


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